A decorrere dal 4 settembre 2017 la presentazione della dichiarazione della dichiarazione dei avviene via web, mediante apposita procedura presente su POLIS Istanze on-line.
1.Dichiarazione dei Servizi.
Tra questi documenti, ad avviso dello scrivente, riveste una notevole importanza la “Dichiarazione dei Servizi”, che evidenzia i titoli di studio conseguiti e l’intera attività lavorativa svolta dal personale, prima di essere assunto a tempo indeterminato nel comparto scuola.
Di seguito si analizzano alcuni elementi interessanti:
“ll dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia, nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.”;
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Deve essere presentata anche se non si hanno servizi da indicare. In tal caso sarà compilata la parte dei dati anagrafici e quella dei titoli di studio;
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Deve essere presentata entro 30 giorni dall’immissione in ruolo;
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Può essere integrata entro 2 anni dalla presentazione;
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I servizi e i periodi non dichiarati, così come previsto dal DPR 1092/1973 non possono essere riscattati/computati/ricongiunti;
Occorre indicare:
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tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:
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Stato (compreso il servizio militare) – Enti Pubblici – Privati – Lavoro autonomo – Libero professionista;
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eventuali periodi di assenze, aspettative e/o interruzioni dei periodi lavorativi.
In merito alla modalità di presentazione della “Dichiarazione dei Servizi” si segnala che il MIUR ha previsto dal 2017 (dal 4 settembre 2017), la possibilità di presentazione della stessa per il tramite del portale di “Istanze on Line”.
Si chiarisce fin da subito che non si tratta di un obbligo, pertanto le scuole possono continuare a ricevere la Dichiarazione dei Servizi in modalità “cartacea”.
La nota MUR di riferimento è la prot. n. 17030 del 1/9/2017, che prevede quanto segue:
“Inoltre con un’altra apposita funzione del citato portale (Dichiarazione dei Servizi), il docente potrà inviare l’elenco dei servizi utili…”
Si precisa, che la presentazione della “Dichiarazione dei Servizi” attraverso il portale di “Istanze on Line” è previsto non solo per i docenti, così come erroneamente indicato – “il docente potrà inviare”, ma anche per “il personale ATA”.
Considerato che anche la domanda di “Ricostruzione di Carriera” (dal 2018), la si può presentare attraverso il portale di “Istanze on Line”, l’auspicio è che sempre più soggetti utilizzino la citata piattaforma, nonostante alcune criticità ancora da risolvere.
Per quanto concerne l’attività della scuola di titolarità, ricevuta la dichiarazione dei servizi, per il tramite del portale di “Istanze on Line” ma anche nel caso di ricezione cartacea, questa è tenuta al controllo e alla valutazione di quanto riportato per il tramite delle apposite funzionalità di SIDI – se la domanda è stata trasmessa attraverso “Istanze on Line”, oppure rapportarsi direttamente con il dipendente, laddove la dichiarazione dei servizi sia stata presentata in modalità “cartacea”.
In riferimento alla presentazione attraverso il portale di “Istanze on Line”, la scuola può:
L’utente riceve una mail all’indirizzo di posta elettronica registrato su Polis in cui gli viene comunicata l’approvazione della dichiarazione inoltrata;
In questo secondo caso, l’utente riceve sempre una mail all’indirizzo di posta elettronica registrato su Polis, in cui la scuola richiede modifiche/integrazioni da apportare all’istanza. Una volta modificata e/o integrata, la domanda deve essere nuovamente inoltrata da parte dell’interessato.
Si precisa che la dichiarazione dei servizi non deve essere confusa con l’istanza di richiesta di ricostruzione di carriera, in quanto:
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la prima (dichiarazione dei servizi), come già detto rientra tra la categoria dei documenti obbligatori da presentare dopo l’immissione in ruolo ed entro 30 giorni;
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la domanda di ricostruzione di carriera rientra tra i documenti non obbligatori ma utili, in quanto definisce la fascia stipendiale a seguito di valutazione dei servizi pre-ruolo.
Si allega: