La domanda di ricostruzione di carriera deve essere inoltrata per  ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.

In questo modo, il personale docente assunto a tempo indeterminato potrà inserirsi, dopo l’elaborazione del decreto di ricostruzione e il successivo visto della RTS di competenza territoriale, nella fascia stipendiale che gli spetta in base al CCNL vigente.

Il riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera decorre dal superamento del periodo di prova o dell’anno di formazione, ossia dalla conferma in ruolo.

La domanda di ricostruzione di carriera può deve essere presentata dal docente di ruolo solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto la conferma in ruolo.

Come funziona

  • 1. Tempistica inoltro istanza:

    Ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 107/2015 “le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.

  • 2. Termine prescrizione del diritto:

    Il diritto alla ricostruzione della carriera, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile,  si prescrive in 10 anni dal primo giorno utile (1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di superamento dell’anno di prova) mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni.

    Ciò significa che decorsi 10 anni dal superamento dalla conferma in ruolo (1° settembre dell’anno successivo a quello di superamento della prova) si perde il diritto a presentare la domanda di ricostruzione e i relativi benefici economici. Se, invece, si presenta la domanda dopo il 5° anno ma prima del 10° anno, l’interessato potrà richiedere e ottenere la ricostruzione di carriera ma perderà il diritto a una parte degli arretrati che sono andati già prescritti (quelli anteriori ai 5 anni). E’ quindi sempre opportuno presentare la domanda di ricostruzione entro il 5° anno successivo a quello della conferma in ruolo.

  • 3. Modalità di presentazione

    La domanda va presentata utilizzando le funzioni presenti sul Portale delle Istanze on Line (Polis).

    La funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera” consente al personale docente, agli insegnanti di religione cattolica, al personale educativo e ATA, di inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale.